L’installazione del fotovoltaico e delle batterie di accumulo dà diritto al Superbonus 110%? Facciamo chiarezza.
Il Superbonus, ossia la detrazione del 110% per l’edilizia, è diventato legge e ha assunto finalmente il suo aspetto definitivo.
Ci siamo occupati di questo argomento già nei nostri articoli:
- SUPERBONUS 110%: tutto quello che c’è da sapere
- Superbonus 110%: la guida dell’Agenzia delle Entrate,
e oggi torniamo sul tema per spiegare se e in quali casi l’installazione di un impianto fotovoltaico dà diritto alla super detrazione.
Innanzitutto ricordiamo che l’aliquota di sconto potenziata al 110% sulle spese sostenute riguarda i lavori che danno un taglio importante ai consumi energetici dell’immobile, quali:
- interventi di isolamento termico sugli involucri (cappotto termico),
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni,
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti.
A questi si aggiungono gli interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Quelli elencati sono i lavori principali e, com’è evidente, l’installazione del fotovoltaico non figura nella lista.
Tuttavia, le spese sostenute per l’impianto fotovoltaico e per il montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari diventano detraibili al 110% quando i lavori si agganciano a uno degli interventi “trainanti”.
Per detrarre il 110% del prezzo, l’impianto fotovoltaico deve essere di potenza inferiore a 20 kW e contribuire al raggiungimento del requisito energetico, cioè deve contribuire a migliorare l’efficienza dell’edificio di almeno due classi energetiche (o portarlo alla classe più alta possibile).
Il limite di spesa per detrarre al 110% fotovoltaico e batterie è di 48.000 euro complessivi, mentre per i sistemi di accumulo da abbinare c’è un massimale di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo.
Per il fotovoltaico i tetti sono:
- per le installazioni su edifici esistenti il limite è 2.400 €/kW di potenza,
- per le trasformazioni che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, interventi di nuova costruzione e interventi di ristrutturazione urbanistica, il limite scende a 1.600 €/kW di potenza.
Per fotovoltaico e batterie lo sgravio del 110% non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.
Inoltre, la detrazione al 110% è subordinata alla cessione in favore del Gse dell’energia non auto-consumata in sito oppure non condivisa per l’autoconsumo.
Non si accede dunque allo Scambio sul posto: per questo sarà meglio dimensionare l’impianto in modo da autoconsumare il più possibile oppure prevedere dei sistemi di accumulo.
Dunque limitarsi a installare un impianto fotovoltaico, con o senza batteria, non dà diritto allo sgravio del 110%.
Se l’intervento non è accompagnato ad altri lavori, si potrà comunque godere della detrazione ordinaria →Trovi maggiori dettagli sui Bonus fiscali concessi dallo Stato e su tutti gli altri incentivi per il fotovoltaico nei nostri articoli:
- Fotovoltaico 2020: quali sono gli incentivi per le aziende?
- Fotovoltaico: quali sono le agevolazioni 2020 per i privati?
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