Superbonus 110%: la guida dell’Agenzia delle Entrate.

Superbonus 110%: la guida dell’Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione dei redditi, sconto in fattura e cessione del credito: vuoi scoprire come usufruire del nuovo Superbonus 110%? SCARICA ORA LA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE!

L’Agenzia delle Entrate ha fornito la tanto attesa Guida alle nuove detrazioni potenziate al 110%.

Si tratta di una prima illustrazione informativa delle principali novità in materia di detrazioni introdotte dagli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio (DL 34/2020), ma non è uno dei provvedimenti attuativi previsti dalla norma.

Le tipologie di interventi agevolati che possono usufruire della detrazione fiscale sono:

  • efficienza energetica (Ecobonus);
  • riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus);
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

I Bonus potenziati al 110% vengono riconosciuti a:

  • i condomini;
  • le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP);
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • gli enti del terzo settore;
  • le associazioni sportive dilettantistiche.

Come abbiamo già anticipato nel nostro articolo “SUPERBONUS 110%: tutto quello che c’è da sapere”, il Superbonus 110% si potrà applicare alle spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

La Guida dell’Agenzia delle Entrate si sofferma su questo aspetto e fornisce qualche indicazione più specifica in merito, chiarendo che (ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio) in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per:

a) lo sconto in fattura, cioè un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, con facoltà di successive cessioni. L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento stesso.

I crediti d’imposta che non sono oggetto di ulteriore cessione sono utilizzati in compensazione attraverso il modello F24. Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

Come abbiamo detto, i soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Come esercitare l’opzione della cessione del credito?

Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF. Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
  • Per gli interventi di efficientamento energetico → l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, utile a dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
  • Per gli interventi antisismici → l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell’efficacia degli interventi, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Il mancato rilascio degli attestati o gli eventuali documenti infedeli comportano l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da 2mila a 15mila euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della sua effettiva realizzazione; quando è riferita agli interventi di efficientamento energetico, una copia deve essere trasmessa (esclusivamente per via telematica) all’ENEA.

NB. Sono detraibili anche le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni.

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