Ristrutturare la casa a costo zero? Da oggi è possibile grazie al Decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta ufficiale.
Vediamo cosa prevede.
INDICE:
1. IL DECRETO N. 34 DEL 19/05/2020 (DL RILANCIO)
2. COME USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 110%?
3. COME RICHIEDERE INFORMAZIONI SUL SUPERBONUS?
1. IL DECRETO N. 34 DEL 19/05/2020 (DL RILANCIO)
1.1.Cosa prevede?
Il “DL rilancio”, approvato in questi giorni e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, prevede tra i vari interventi anche incentivi per l’efficienza energetica delle abitazioni e dei condomini, per la loro messa in sicurezza, per le colonne di ricarica elettrica, per il fotovoltaico e per i sistemi di accumulo.
In attesa dell’iter parlamentare per la conversione definitiva in legge, quelli che seguono sono i punti essenziali del decreto, che consentono di accedere agli incentivi.
1.2.La detrazione IRPEF del 110%
L’incentivo consiste in una detrazione fiscale del 110% (Superbonus), così come già fatto in passato per il Sismabonus e l’Ecobonus, per tutti i lavori effettuati tra il 01/07/2020 e il 31/12/2021 e rientranti nelle seguenti categorie.
1.3.Lavori consentiti
- Lavori di messa in sicurezza dal rischio sismico;
- realizzazione del cappotto termico su almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’immobile;
- sostituzione degli impianti di riscaldamento presenti con caldaie a condensazione e a pompa di calore.
Si ha diritto alla detrazione però solo nel caso in cui ci sia un effettivo miglioramento dell’efficienza energetica dell’abitazione o del condominio, perché il Superbonus è subordinato all’innalzamento della classe energetica di due classi (per esempio dalla C alla A) o, dove non sia possibile, all’innalzamento della classe energetica alla più alta (Classe A).
L’agevolazione fiscale in oggetto potrà valere anche per altri interventi, a patto che già ve ne sia uno di quelli elencati sopra.
Così, possono rientrare nei lavori consentiti anche:
- lavori di efficientamento energetico;
- installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo;
- strumenti per la ricarica di veicoli di trasporto elettrici.
In particolare per il fotovoltaico e i sistemi di accumulo (batterie), il Superbonus del 110% si applica all’installazione di impianti connessi alla rete elettrica su edifici fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro o nel limite di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.
In caso di interventi di ristrutturazione o nuova costruzione il limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per ogni kW.
La detrazione è riconosciuta anche all’installazione “contestuale o successiva” di sistemi di accumulo integrati al fotovoltaico e, in entrambi i casi, è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata.
Ciò significa che se hai già un impianto fotovoltaico potrai usufruire della detrazione anche solo per l’acquisto delle batterie di accumulo.
1.4.Progetti per l’efficienza energetica completi e personalizzati
Fotovoltaico, sistemi di accumulo, pompe di calore con un miglioramento della classe energetica della casa usufruiscono quindi del Superbonus.
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1.5.A chi spetta la detrazione?
Il Decreto Rilancio inserisce tra i beneficiari:
- i condomini,
- le persone fisiche,
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti con le stesse finalità sociali,
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Per le persone fisiche si deve trattare di “prima casa”.
2. COME USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 110%?
Per poter beneficiare della detrazione si hanno due possibilità:
2.1.Detrazione diretta
Si può usufruire direttamente del credito d’imposta in cinque anni (cinque quote annuali di pari importo) da scontare in dichiarazione dei redditi.
2.2.Sconto in fattura e cessione del credito
In alternativa si può cedere il credito di imposta direttamente all’impresa che effettua i lavori in cambio di uno
sconto in fattura.
Sconto che in questo caso porterebbe la spesa a zero.
A loro volta le imprese potranno riscuotere il credito di imposta per diminuire le tasse oppure cederlo nuovamente a istituti di credito per ottenere liquidità.
2.3.Conformità
Per poter cedere il Superbonus 110%, il contribuente dovrà richiedere un visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti di diritto.
Il visto potrà essere rilasciato da:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- i soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi.
3. COME RICHIEDERE INFORMAZIONI SUL SUPERBONUS?
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