Il Super Ecobonus 110% è l’incentivo destinato a opere di efficienza energetica. Può usufruirne anche chi ha iniziato i lavori prima del 1 luglio?
Tra le misure messe in campo dal Governo per sostenere la ripartenza economica del nostro Paese spicca il Super Ecobonus 110%.
Questo incentivo ha il duplice obiettivo di affrontare la crisi economica e quella ambientale, agevolando con un’aliquota di sconto potenziata le spese sostenute per i lavori che danno un taglio importante ai consumi energetici di un immobile di proprietà.
Ricordiamo che il Super Ecobonus consiste in una detrazione fiscale del 110% delle spese sostenute per gli interventi di conferimento di una maggiore efficienza energetica destinati a condomini, istituti delle case popolari e, nel caso di lavori eseguiti sui singoli appartamenti, persone fisiche fuori dall’esercizio di attività di impresa.
Le spese detraibili sono quelle effettuate dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per tre lavori cosiddetti trainanti:
- l’isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per almeno un quarto della stessa superficie;
- la sostituzione della caldaia con impianti a condensazione sulle parti comuni degli edifici;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti.
Inoltre (se associate ad uno o più di questi interventi trainanti), si alza al 110% la detrazione spettante anche per le spese effettuate per:
- l’installazione di pannelli solari;
- il montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari;
- gli interventi previsti dall’Ecobonus ordinario;
- la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche.
È indispensabile che i lavori assicurino all’edificio il miglioramento di almeno due classi energetiche o, quando ciò non è possibile, il raggiungimento della classe massima, da dimostrare tramite l’APE.
Oltre alla percentuale di sconto senza precedenti, che dà la possibilità di recuperare il 10% più di quanto speso per i lavori sotto forma di sconto Irpef in 5 anni, a rendere particolarmente vantaggiosa l’agevolazione sono l’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito, modalità di fruizione alternative che consentono di eseguire i lavori a costo zero.
Ma cosa succede se i lavori sono stati eseguiti prima del 1 luglio? Si può ottenere comunque l’Ecobonus potenziato al 110%?
Stando al testo dell’art.119 del D.L. Rilancio, ai fini del 110%, non conta la data di esecuzione dei lavori, ma quella di sostenimento delle spese ad essi collegate:
“La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo […]”
La norma, in sostanza, non fa riferimento alla data di inizio effettiva dei lavori, ma pone soltanto la condizione che le spese siano sostenute a partire dal 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Quindi se, ad esempio, i lavori sono iniziati a giugno ma sono stati pagati a luglio 2020, non vi è alcun ostacolo al 110%.
Naturalmente questo vale a patto che siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa.
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NB. Trovi maggiori informazioni sulle agevolazioni al 110% nei nostri approfondimenti:
- Modalità di pagamento dei lavori per usufruire del Superbonus 110%
- Superbonus 110%: la guida dell’Agenzia delle Entrate
- Fotovoltaico, quando dà diritto al Superbonus 110%?
- SUPERBONUS 110%: tutto quello che c’è da sapere
Buona lettura!