Super Ecobonus 110%, tutte le novità della Legge di Bilancio 2021

Super Ecobonus 110%, tutte le novità della Legge di Bilancio 2021

Il Super Ecobonus 110%, misura nata per dare un maggiore impulso al mercato immobiliare, ha subito alcune modifiche.

Quali sono le principali novità?

Il 1 gennaio è entrata in vigore la Legge di bilancio 2021, dunque è giunto il momento di vedere quali sono le novità apportate in materia di Superbonus 110%, argomento che in questo momento interessa a molti italiani che desiderano rendere più efficiente la loro casa.

1.Arco temporale entro il quale eseguire i lavori di riqualificazione

La prima grande novità riguarda l’estensione temporale della misura.

Infatti prima c’era tempo dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per effettuare gli interventi di riqualificazione sugli immobili, mentre attualmente abbiamo tempo fino al 30 giugno 2022.

Per i condomini o per i proprietari di immobili con non più di quattro unità abitative si avrà tempo fino al 31 dicembre 2022, nel caso in cui entro il 30 giugno 2022 sia stato eseguito almeno il 60% dei lavori.

Gli istituti autonomi delle case popolari, che rientravano già in questa agevolazione, avranno tempo fino al 31 dicembre 2022 per realizzare i lavori e, se alla data del 31 dicembre 2022 avranno raggiunto il 60% dei lavori, avranno tempo ancora fino al 30 giugno 2023.

Queste scadenze sono importanti perché valgono, oltre che per l’ultimazione dei lavori, anche per l’esecuzione dei pagamenti degli stati d’avanzamento per poter utilizzare la detrazione del 110%.

2. Interventi di isolamento

Nella precedente stesura della norma rientrava nella detrazione la possibilità di isolare l’immobile andando ad intervenire sulle pareti orizzontali, verticali e oblique della casa.

Invece in base alla nuova versione contenuta nella Legge di bilancio è possibile conteggiare nell’isolamento termico della casa anche il tetto.

3. I lavori ammessi alla detrazione del 110%

Come abbiamo detto anche in altri articoli dedicati al Super Ecobonus 110%, i lavori si dividono in due grandi categorie:

  • trainanti,
  • trainati.

I lavori trainati sono quelli che, se eseguiti congiuntamente a uno dei tre interventi trainanti (isolamento termico, sostituzione impianti e interventi sismici), elevano la loro detrazione al 110% .

Tra questi c’è, ad esempio, l’installazione di un impianto fotovoltaico, intervento che oggi può essere portato in detrazione anche se effettuato su immobili pertinenziali all’abitazione principale, mentre prima questo non era possibile.

Inoltre possiamo portare in detrazione al 110% anche l’eliminazione delle barriere architettoniche all’interno di un fabbricato.

Infine, ci sono novità rispetto all’installazione di colonnine di ricarica degli autoveicoli elettrici; nello specifico questa modifica riguarda i massimali di spesa, che sono diventati:

  • 2.000 euro per la colonnina installata in un edificio singolo;
  • 1.500 euro per massimo 8 colonnine installate;
  • 1.200 euro per oltre 8 colonnine installate.

4. L’edificio oggetto di intervento

Nella precedente versione della norma era consentito intervenire su:

  • edifici unifamiliari,
  • parti comuni di edifici condominiali,
  • singole unità immobiliari,
  • unità immobiliari funzionalmente indipendenti.

A proposito di queste ultime, la Legge di bilancio ha chiarito che tali unità devono avere almeno tre utenze indipendenti fra il riscaldamento, l’allacciamento all’acqua e l’allacciamento alla luce.

In pratica, se si hanno almeno tre di queste tipologie di impianto è ancora più evidente che si tratta effettivamente di unità immobiliari funzionalmente indipendenti; quindi si può accedere tranquillamente al Super Ecobonus 110%.

5. Il requisito energetico

Ricordiamo che per beneficiare del Superbonus nell’ambito della riqualificazione energetica è necessario che, alla fine degli interventi, la classe energetica dell’immobile sia stata migliorata di almeno due classi.

Anche su questo punto è stata apportato un cambiamento: ora è possibile usufruire del beneficio anche per immobili privi di certificato energetico, a condizione che dopo la riqualificazione risultino in classe A.

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