La maxi detrazione per lavori di efficienza energetica vale solo per gli impianti fotovoltaici installati sul tetto o anche per quelli a terra?
Arriva la precisazione dell’Agenzia delle Entrate.
Le spese sostenute per l’impianto fotovoltaico e per il montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari diventano detraibili al 110% quando i lavori si agganciano a uno degli interventi cosiddetti “trainanti”.
Come abbiamo avuto modo di approfondire nel nostro articolo dedicato qui sul blog di Alternativa Impianti, questo tipo di impianto può beneficiare del Superbonus quando contribuisce a soddisfare il requisito energetico (ovvero il salto di due classi di efficienza dell’immobile) ed è associato ad almeno uno dei seguenti lavori:
- interventi di isolamento termico sugli involucri (cappotto termico);
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- interventi antisismici.
Questo naturalmente vale in linea generale, ma il Superbonus è un incentivo nato da poco e la necessità di applicarlo alle situazioni specifiche fa sì che ci siano costantemente chiarimenti e aggiornamenti sul tema.
Uno dei più recenti è proprio quello che riguarda la possibilità o meno di beneficiare della maxi detrazione per l’installazione del fotovoltaico a terra anziché sul tetto dell’edificio.
Secondo quanto riportato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/2020, l’installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata sulle parti comuni di un edificio in condominio, sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo, su edifici unifamiliari e su unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno.
Nel testo si precisa inoltre che l’installazione degli impianti può essere effettuata, ai fini del Superbonus, anche in un’area pertinenziale dell’immobile da ristrutturare.
Sulla base di questo, il fisco dice Sì al Superbonus 110% per il fotovoltaico a terra.
L’Agenzia delle Entrate con la risposta n.171/2021 dello scorso 10 marzo ha chiarito infatti che è consentito beneficiare della detrazione del 110% per l’impianto fotovoltaico anche quando l’installazione non si effettua sul tetto, ma sul terreno pertinenziale alla propria abitazione (unità immobiliare unifamiliare) o in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio, come ad esempio le pensiline di un parcheggio aperto.
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