Bonus edilizi, pubblicati i nuovi massimali

Bonus edilizi, pubblicati i nuovi massimali

In Gazzetta Ufficiale i nuovi massimali da rispettare per la fruizione dei bonus edilizi

È stato pubblicato lo scorso 16 marzo in Gazzetta Ufficiale il decreto 14 febbraio del ministero della Transizione ecologica, con i costi massimi agevolabili da indicare nelle asseverazioni necessarie per la fruizione del Superbonus 110% e degli altri bonus edilizi.

Si tratta di un decreto fondamentale per andare ad individuare le detrazioni che si possono ottenere per le opere di riqualificazione edilizia e ristrutturazione. 

All’interno di questo decreto si trovano infatti i nuovi massimali di spesa, contenuti nel famoso Allegato I che da oggi diventa Allegato A, che dal 2023 verranno aggiornati ogni anno in funzione di quello che è l’andamento dell’inflazione e dei valori statistici prelevati dal portale ENEA.

Dai massimali indicati sono esclusi i costi relativi all’IVA, agli oneri professionali e alla posa in opera.

Quando tenere presenti i massimali riportati nel decreto?

Nel concreto questo decreto va utilizzato per tutte le opere descritte all’interno del comma 2 dell’articolo 121 del Decreto Rilancio. Parliamo nel dettaglio di:

  • tutte le opere di recupero del patrimonio edilizio, quindi le opere di ristrutturazione (Bonus casa), relative alle lettere a, b e d del testo unico dell’edilizia;
  • tutte le opere di efficientamento energetico che rientrano nella macro categoria dell’Ecobonus;
  • le misure antisismiche che rientrano nel Sismabonus;
  • le opere ammesse nel Bonus facciate, legate al risanamento, recupero e restauro delle facciate esterne degli edifici;
  • lavori di installazione di impianti fotovoltaici, batterie di accumulo e colonnine di ricarica;
  • l’abbattimento di barriere architettoniche.

Per tutti questi interventi è necessario rispettare il nuovo “decreto prezzi” sia se si prende la strada della cessione del credito e dello sconto in fattura, sia se si decide di recuperare sul proprio IRPEF i crediti fiscali maturati con gli interventi intraprendendo la strada della detrazione fiscale.

Per i costi relativi a tipi di interventi che non sono compresi nelle indicazioni fornite dall’Allegato A, il tecnico abilitato per la certificazione dovrà utilizzare i preziari predisposti dalle Regioni o dalle Province autonome o i listini delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio dove è situato l’edificio oggetto dei lavori.

Dato che il tema degli incentivi è molto complesso, il nostro consiglio è quello di seguire le indicazioni del decreto come linea guida, ma affidarsi sempre a veri professionisti in grado di realizzare i lavori e assicurarti anche il massimo risparmio permettendoti di beneficiare delle detrazioni a tuo favore.  

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