Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo Schema di Decreto Legislativo che recepisce la Direttiva Ue 2018/844.
Quali novità ci saranno per l’erogazione di Ecobonus e incentivi per l’efficienza energetica?
Cosa prevede la Direttiva UE 2018/844?
La Direttiva Ue 2018/844 sull’efficienza energetica in edilizia, in vigore dal 9 luglio 2018, contiene misure che puntano a:
- accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici esistenti;
- integrare le strategie di ristrutturazione del settore edilizio per favorire la mobilitazione di risorse economiche e la realizzazione di edifici a emissioni zero entro il 2050;
- promuovere l’uso di tecnologie informatiche e intelligenti per garantire la maggiore efficienza degli edifici (domotica);
- dare un impulso alla mobilità elettrica.
Lo Schema di Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva Ue, approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 gennaio 2020, perseguendo gli stessi intenti, andrà a introdurre anche nel nostro Paese importanti novità in questi ambiti.
Nella bozza circolata in seguito all’approvazione, si legge che il recepimento della nuova direttiva avverrà inserendo delle modifiche al Decreto Legislativo 192/2005.
In particolare, vediamo quali cambiamenti ci saranno per quanto riguarda l’erogazione degli incentivi energetici come l’Ecobonus, la detrazione rivolta a chi effettua lavori per migliorare l’efficienza di un immobile.
Ecobonus e incentivi per l’efficienza: cosa cambierà con il nuovo Decreto?
La nuova Direttiva Ue 2018/844 prevede che gli incentivi adottati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali volti a migliorare l’efficienza energetica in edilizia siano legati agli effettivi risparmi energetici realizzati.
Recependo questa normativa, lo Schema di Decreto Legislativo all’art.7 stabilisce che l’autorità che concede l’incentivo deve occuparsi di monitorare i risparmi energetici perseguiti o conseguiti, tenendo conto di precisi criteri, quali:
- la prestazione energetica dell’apparecchiatura o del materiale impiegato per la ristrutturazione;
- i valori standard per il calcolo dei risparmi energetici negli edifici;
- il confronto degli attestati di prestazione energetica rilasciati prima e dopo la ristrutturazione;
- una diagnosi energetica;
- un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che indichi il miglioramento della prestazione energetica.
Inoltre i lavori di efficientamento energetico dovranno essere eseguiti da installatori certificati o qualificati.
È compito del Decreto del Ministro dello sviluppo economico stabilire i requisiti degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia, tenendo conto della necessità di garantirne l’adeguata competenza.
Trascorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, gli incentivi verranno concessi solo a condizione che i sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti prescritti.
Infine viene istituito, presso l’ENEA, il Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, con lo scopo di fornire ai cittadini, alle imprese e alla Pubblica Amministrazione informazioni sulla prestazione energetica degli edifici, sulle migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi, sugli strumenti di promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici.
Aspettando che la nuova legge sull’efficienza energetica entri in vigore, continua a seguire il blog e la pagina Facebook di Alternativa Impianti per non perdere le ultime novità del settore e se hai bisogno di maggiori informazioni contattaci!
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